(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
         della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 
                       del 26 settembre 2018) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio  -  ed  in  particolare   l'articolo   46   relativo   alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
  Visti il regolamento delegato (UE) n.  2016/1149  e  di  esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione,  del  15  aprile  2016,  recanti
rispettivamente  integrazioni  e  modalita'   di   applicazione   del
regolamento   (UE)    n.    1308/2013    del    Consiglio    relativo
all'organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in  ordine  ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi,  al  potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
  Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  stato  abrogato
dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'art. 3  che  i
riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento
(CE) 1234/2007; 
  Atteso che l'art. 231, comma 2, del regolamento (UE)  n.  1308/2013
precisa che i programmi  pluriennali  adottati  anteriormente  al  1°
gennaio 2014  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni del regolamento (CE)  n.  1234/2007  dopo  l'entrata  in
vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Vista la direttiva del  Consiglio  2000/29/CE  dell'8  maggio  2000
concernente  «Misure  di  protezione  contro   l'introduzione   nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'»; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante:  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto il decreto legislativo 19  agosto  2005  n.  214,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  24  ottobre  2005,  recante
«Attuazione della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e le diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2019/2023,  inviato  alla
Commissione europea il 28 febbraio 2018; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e  forestali  3  marzo  2017,  n.  1411  (Disposizioni  nazionali  di
attuazione del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del
Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149  e  di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione  per  quanto  riguarda
l'applicazione della misura della  riconversione  e  ristrutturazione
dei vigneti), cosi' come modificato dal decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e  forestali  7  marzo  2018,  n.  143
(Modifica al decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE)  n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n.  2016/1150  della  Commissione  per
quanto riguarda l'applicazione della  misura  della  riconversione  e
ristrutturazione dei vigneti); 
  Vista la circolare AGEA 19 aprile 2018 -  istruzioni  operative  n.
17; 
  Richiamato  il  proprio  decreto  30  maggio  2017,  n.  0117/Pres.
(Regolamento recante le  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
sostegno  comunitario  alla  riconversione  e  ristrutturazione   dei
vigneti  a  partire  dalla  campagna   vitivinicola   2017/2018,   in
attuazione  dell'art.  46  del  regolamento  (UE)  1308/2013  e   dei
regolamenti delegato (UE)  n.  2016/1149  e  di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della  Commissione),  cosi'  come  modificato  con  proprio
decreto 17 aprile 2018, n. 0109/Pres.; 
  Ritenuto, in  forza  dei  decreti  ministeriali  sopra  richiamati,
dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa  regionale
in materia di ristrutturazione e riconversione dei  vigneti  e  delle
prime risultanze emerse a seguito della presentazione  delle  domande
di saldo a valere sulla  misura  in  oggetto,  di  introdurre  alcune
modifiche  al  proprio  decreto  n.   0117/Pres./2017,   cosi'   come
modificato con proprio decreto n.  0109/Pres./2018,  finalizzate,  in
particolare, a: 
    adeguare la  terminologia  relativa  alle  attivita'  ammissibili
allineandola a quella del decreto ministeriale n. 1411/2017; 
    rendere di immediata lettura la dizione di  giovane  agricoltore,
utilizzando la definizione inserita nel Programma di Sviluppo Rurale; 
    escludere dal regime  di  sostegno  gli  impianti  realizzati  su
terreni demaniali in quinto la disciplina prevista per  l'ottenimento
delle provvidenze previste dalla misura non e' coerente con la natura
del titolo abilitativo per l'esercizio  delle  attivita'  su  terreno
demaniale; 
    allineare  i  termini  per  la  conclusione  dei  lavori   e   la
definizione di variante con quanto previsto dalla circolare  AGEA  19
aprile 2018-Istruzioni operative n. 17; 
    consentire  la  presentazione  delle  varianti  anche   dopo   la
comunicazione  della  finanziabilita'  in  modo  da  non  penalizzare
eccessivamente il richiedente, anche  in  considerazione  che  alcune
delle stesse varianti potrebbero  essere  determinate  da  cause  non
prevedibili al momento della comunicazione della domanda di sostegno; 
    escludere alcune forme di pagamento a dimostrazione  delle  spese
sostenute non considerate  probanti  ed  introduzione  di  altre  che
consentono una maggiore tracciabilita'; 
    allinearsi al decreto ministeriale n. 1411/2017 prevedendo che  i
richiedenti finanziati  che  hanno  realizzato  meno  del  50%  della
superficie prevista non possano  accedere  alla  misura  di  sostegno
della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un periodo  di
3 anni successivi a quello in cui e'  stata  riscontrata  la  mancata
realizzazione; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 10  agosto  2018,  n.
1546; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante le
modalita' di applicazione del regime  di  sostegno  comunitaria  alla
riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna
vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art.  46  del  regolamento
(UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato  (UE)  n.  2016/1149  e  di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 30  maggio  2017,  n.  117»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA